La Normativa Italiana sul Consenso
La riforma dell'art. 609-bis del Codice Penale introduce esplicitamente il principio del consenso libero e attuale nel reato di violenza sessuale, allineandosi alla Convenzione di Istanbul.
Iter Legislativo 2025
Approvazione Camera
La Camera approva all'unanimità la modifica dell'art. 609-bis introducendo il consenso libero e attuale
Esame Senato
Il testo è in discussione presso la Commissione Giustizia del Senato
Discussione prevista
Previsti ulteriori approfondimenti e possibili modifiche al testo
Quadro Normativo
📋 Testo Attuale (vigente)
L'attuale art. 609-bis punisce con reclusione da 6 a 12 anni chiunque costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali mediante:
- • Violenza
- • Minaccia
- • Abuso di autorità
- • Sfruttamento di inferiorità psico-fisica
La giurisprudenza considerava già centrale il consenso, ma non era definito esplicitamente nel testo.
✨ Nuovo Testo (approvato Camera, in esame Senato)
Il nuovo testo (A.C. 1693) riscrive il primo comma introducendo esplicitamente il consenso:
"È punito con la reclusione da sei a dodici anni chiunque compie o fa compiere o subisce atti sessuali senza il consenso libero e attuale della persona."
Il consenso deve essere frutto di libera autodeterminazione e deve permanere durante tutto l'atto sessuale, in linea con la Convenzione di Istanbul.
Domande sulla Riforma
Fonti e Approfondimenti
Nota: Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere informativo e divulgativo. Per questioni legali specifiche si consiglia di consultare un avvocato specializzato. I contenuti sono aggiornati a dicembre 2025.